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[04-06-2008]
Riportiamo di seguito la posizione assunta dalla nostra Associazione sul disegno di legge provinciale sulla protezione degli animali e sulla pet therapy
Osservazioni al disegno di legge n° 239, unificato con il n° 203
Premessa
Da oltre un trentennio, ho destinato il mio migliore e costante impegno nell’attenta disamina dei diversi e molteplici disegni di legge che in questo comparto si sono succeduti nel tempo e che mai, salvo l’abrogata L.P.30/82, hanno varcato la soglia dell’aula consiliare. Prospettazioni normative, sovente concepite, per finalità squisitamente pre-elettorali.-
La valutazione di un quadro normativo, è conseguenza di un noto e diffuso criterio di valore, che ne misura la sua intima valenza, muovendo dall’analisi del suo costrutto fondamentale identificato dalle finalità, l’ambito di applicazione, doveri comportamentali, divieti, vigilanza, sanzioni e risorse finanziarie impegnate per il conseguimento delle asserite finalità.-
Sulla scorta di quanto precede, la nostra Associazione non ravvisa difficoltà alcuna a ritenere che il disegno di legge de quo, sia uno dei peggiori che abbia mai fin qui esaminato.-
Art. 1
Le finalità sono condivisibili ed apprezzabili.- Tuttavia, dopo una complessa ed articolata dichiarazione onnicomprensiva, tra cui “la tutela ed il rispetto degli animali a vita libera”, non è dato d’individuare nell’intero corpo normativo una sola disposizione attuativa dell’anzidetta finalità. Ad esempio: costituisce pratica consolidata nell’esercizio dell’attività agricola, cospargere il terreno sottostante agli alberi da frutto di topicidi, assumibili da qualsiasi specie animale, anche non cacciabile, privi di ogni supporto, pur esistente in commercio, che consenta l’assunzione da parte dei soli muridi. E’ quindi palese l’insussistenza di tutela in assenza di specifiche prescrizioni.
Si rileva un’ulteriore contraddizione tra il testo dell’articolo in commento e quello del successivo art. 2.- D’un lato si condannano “le sevizie e le torture” (art. 1), d’altro lato (art., 2) le anzidette (esempio: utilizzo di lacci a scopo di cattura di ungulati) sarebbe non sanzionabili in quanto “questa legge (n.d.r.: non) si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati” passibili di prelievo venatorio. La sua disapplicazione dovrebbe arrestarsi al solo momento del prelievo venatorio.-
Art. 2
Di esso, si è già detto più sopra. Si osserva, peraltro, che la detenzione di specie cacciabili in condizioni di cattività, dovrebbe essere garantita e tutelata, ex art. 1, specie prevedendo misure minime delle gabbie di detenzione, divieto di mute forzate, ricorso al buio prolungato allo scopo di favorire l’attività di canto da richiamo.-
Art. 3
E’ statuito che “gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”. Sarebbe opportuno precisare che gli animali addomesticati o mansuefatti, tipica distinzione esistente nel nostro diritto, acquisiscono lo status giuridico di animali da compagnia. Si pensi alle molteplici situazioni di detenzione degli animali de quibus detenuti per mere finalità di compagnia da parte significativa della popolazione.-
Nella lettera b) dell’art. 3, si coglie la congiunzione “anche” di cui non si comprende la ragionevolezza dell’utilizzo. Posto che l’ipotizzata detenzione numerica pare essere suscettibile di connotare una finalità palesemente commerciale, già genericamente più sopra individuata, la congiunzione è priva di significato, per cui andrebbe soppressa.
Appare di chiaro stampo corporativistico l’esclusione di cui alla lettera c); allo stato della struttura normativa, l’attività di pensione per animali svolta da un’associazione animalista sarebbe attratta nella nozione di “commercio di animali da compagnia”, mentre il medico veterinario privato che esercitasse detta attività ( e guarda caso ce ne sono) verrebbe ad esercitare un’attività diversa da quella commerciale.-
Art. 4
Il comma 3), individua tra gli esclusivi uditori privilegiati sia il servizio veterinario dell’A.P.S.S. che l’ordine dei veterinari della provincia. Parrebbe d’intuire che il variegato panorama delle associazioni animaliste sia costituito da una pletora di grulli, del tutto privi di qualsiasi conoscenza, nonostante una storica militanza quotidiana, la cui attività si colloca temporalmente ben prima dell’altrui “discesa in campo”. La nostra Associazione, pragmaticamente operante da oltre 22 anni, non è, serenamente, in grado di cogliere le ragioni dell’altrui esclusiva meritevolezza, bensì il loro contrario.-
Art. 5
Il comma 3), prevede l’adozione di un registro di carico e scarico per cani, gatti e furetti. Non si comprende la ragione per la quale le registrazioni di carico e scarico non debbano essere effettuate per tutte le specie. L’analisi del monitoraggio sarebbe utile non solo per scopi sanitari e di tendenza, ma anche per vigilare sui percorsi di approvvigionamento e di detenzione.-
Art. 6
Le condizioni di detenzione sono tanto generiche da non poter essere oggetto di valutazione ed apprezzamento. Così come concepite sono un evidente flatus vocis. Ad ogni buon conto, si rinvia alle nostre conclusioni.
Appare grida di manzoniana memoria, “l’impegno della Provincia a disincentivare la detenzione di animali esotici”. Come? Non sarebbe più semplice e credibile l’introduzione del divieto di commercializzazione e di detenzione?
Art. 7
Comma 1): qualunque specie animale, anche suo malgrado, funge da indicatore ambientale. Allo scopo di monitorare la salute pubblica e quella degli animali detenuti per finalità di compagnia, non si coglie ragione per limitare la segnalazione all’A.P.S.S. della sola vendita di cani. Apparirebbe opportuna un’estensione generalizzata dell’obbligo di che trattasi.
Art. 8
Andrebbe previsto il divieto di cessione, a qualunque titolo, di animali destinati a successiva attività di sperimentazione.-
Art. 9
Le intenzioni sono pregevoli, la realizzazione dell’obiettivo infattibile, anche in considerazione degli esiti deficitari mostrati dall’anagrafe canina. E’ di necessità prospettare i seguenti interrogativi: chi si assumerà, credibilmente e concretamente, l’onere di catturare i gatti di colonia per la successiva applicazione del microchip o dotazione equivalente? L’eventuale lettura identificativa è ritenuta possibile tenuto conto della natura e tendenza elusiva del gatto che vive in libertà? Chi farà un’annuale monitoraggio per i gatti di colonia per verificare chi e quanti debbono essere sottoposti ad identificazione? Quale disponibilità di spesa mostreranno le amministrazioni locali ai fini anzidetti, notoriamente orientate, da sempre, a non spendere risorse finanziarie per le esigenze delle colonie feline che sopravvivono, prevalentemente, alla mercé di altrui disponibilità ed impegno, non certamente di natura pubblica?
L’introduzione dell’eventuale obbligo d’identificazione a carico dei singoli proprietari e/o detentori dei felini (tra l’altro di ardua individuazione) si tradurrà, principalmente, in un apprezzabile incremento delle prestazioni rese dalla componente professionale veterinaria.-
Art. 10
Nulla da osservare.-
Art. 11
Pregevole previsione che, a nostro avviso, rimarrà priva di attuazione. Che dire, infatti, dell’obbligo normativo nazionale, introdotto fin dal 1954, a tenore del quale i Comuni avrebbero dovuto realizzare, per finalità sanitarie, i rifugi per cani? Quanti vi hanno adempiuto? La risposta è alla portata degli occhi di tutti.
Art. 12
Il comma 1), vorrebbe istituire una competenza professionale esclusiva in favore dei medici veterinari iscritti all’ordine.- Si rileva che l’attribuzione di competenze in esclusiva, a questa o a quella categoria professionale, è possibilità che compete, esclusivamente, al legislatore nazionale.-
Per altro aspetto, di ben maggiore rilevanza, la sola valutazione, dello stato di salute, del benessere etologico e comportamentale degli animali sarebbe affidata in via esclusiva ai medici veterinari, con ciò inibendo al detentore di essi qualsivoglia apprezzamento. Mi si consenta un personale interrogativo: per i miei 32 gatti, ospitati ed accuditi nella mia abitazione, dovrò ricorrere all’altrui professionalità, con derivato esborso di emolumento, per valutare una semplice patologia da raffreddamento delle vie respiratore o per avvertire la presenza di parassiti intestinali o per sottoporre a disamina il loro benessere etologico? Suvvia, questo complessivo articolato normativo parrebbe essere stato concepito e redatto presso l’Ordine dei veterinari!!!
Il comma 2), è ancor più inaccettabile. Se si riserva attenzione alla numerosa e multiforme legislazione regionale e provinciale in materia, non potrà sfuggire ad alcuno che l’attività di vigilanza è sempre estesa ad agenti volontari designati dalle rispettive associazioni animaliste. Non senza omettere di osservare il dettato portato dall’art. 6, comma 2, della L. 20 luglio 2004, n. 189 e dall’art. 3 della L. 14 agosto 1991, n° 281, che nell’autonoma provincia di Trento vuolsi ignorare. Di contro, il presente disegno di legge manifesta un palese inaccettabile ostracismo nei confronti di questo ruolo ausiliario, a costo zero, con ciò muovendo dalla non dichiarata aprioristica inaffidabilità di detti soggetti. Vero è, che a quest’algida dimostrazione d’inattendibilità, si apre un angusto spiraglio portato dall’art. 18, comma 2, lett. f), secondo il quale viene rimessa alla benevolente determinazione della G.P. “l’eventuale possibilità di istituire la funzione di guardia zoofila”. Di fatto, il Consiglio provinciale si lava pilatescamente le mani, rimettendo ad “un uomo solo al comando” la decisione in merito.
Ci si chiede come l’A.P.S.S., presumibilmente tramite il servizio veterinario interno ad essa, con organico contenuto, possa attuare una fattiva e credibile attività di vigilanza; altrettanto dicasi per la Provincia che utilizzerà il Corpo Forestale Provinciale (?) ed per i Comuni, la maggioranza dei quali è persino priva di un Corpo di Polizia Municipale. Senza dire che “gli esperti in promozione del benessere animale” è, allo stato, una mera vaga presenza, orfana di qualsiasi precisazione di dettaglio. Chi sono? Come si diventa tali? Sarà istituito un corso di formazione abilitante?
Il comma 4) difetta di comprensibile chiarezza: come si può alimentare “un archivio informatizzato…dei cani con aggressività non controllata..” ? Se non è controllata è altresì disconosciuta.
Artt. 13 – 14 – 15 – 16 e 17
Anche negli articoli richiamati in rubrica, risulta evidente l’indeterminatezza che, come già evidenziato, è propria di tutto il provvedimento.
Apportare aggiunte e/o modifiche senza che siano state fornite indicazioni precise sugli intendimenti del legislatore, appare arduo, per cui si ritiene sanabile tale mancata chiarezza, con l’inserimento di esplicito richiamo a quanto previsto da “Carta Modena”, documento sottoscritto da Enti ed Associazioni di sicura affidabilità d’intenti e caratterizzati da elevata scientificità e conoscenza del settore della Pet Therapy, che alleghiamo.
CARTA MODENA 2002
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI SULLA PET
RELATIONSHIP
Con il patrocinio di:
Ministero della Salute
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)
Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC)
Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA)
Alma Master Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria
Istituto zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” –
Teramo
Considerando la notevole mole di esperienze e di ricerche che da alcuni decenni si sono andate accumulando sugli effetti specifici dell'interazione uomo -animale in termini di benessere e di salute per l'uomo;
considerando l'importanza dell'interazione con l'animale domestico e l'articolazionedei segmenti applicativi che utilizzano le diverse aree e tipologie di interazione nelle valenze emozionali, formative e assistenziali;
considerando la necessità di inquadrare all'interno di una cornice disciplinare le diverse esperienze applicative dell'interazione uomo-animale realizzate in ambito psicologico, formativo e sanitario;
considerando lo sviluppo della zooantro-pologia teorica a livello internazionale e la definizione - all'interno di questo ambito disciplinare - di una precisa e specifica valenza referenziale attribuibile al partner animale;
considerando la necessità di circoscrivere l'apporto dell'animale a un contesto di interazione e non di sfruttamento e di definire la precisa area di operatività dell'intervento assistenziale da parte dell'animale;
considerando la necessità di tutelare gli animali nella loro integrità psicofisica, nonché nei loro bisogni di welfare all'interno dei progetti applicativi e di ricerca tesi a valorizzare il portato della partnership animale;
considerando la necessità di tutelare altresì i fruitori dei progetti di assistenza animale attraverso l'istituzione di una Carta dei Servizi che indichi i requisiti che il fruitore ha il diritto di aspettarsi da tali progetti;
considerando la necessità di individuare delle prassi di controllo e di validazione delle inferenze e delle presentazioni dei protocolli di ricerca e di intervento nei progetti di assistenza condivisibili dalla comunità scientifica;
considerando la necessità di istituire dei parametri curriculari per gli operatori petpartner, nonché i requisiti professionali e di Equipe dei team prescrittivi in ordine allo specifico segmento di operatività;
considerando la necessità di istruire un Codice di buone pratiche, sia di ordine tecnico-scientifico che di ordine bioetico, applicabile alle istanze requisitive – strutturali e professionali - e alle prassi;
considerando la necessità di individuare un organo di controllo che valuti le proposte di ricerca, le evidenze ricavate e le proposte di pubblicazione, i singoli protocolli e le linee guida, i progetti di intervento;
considerando l'importanza di migliorare i progetti di comunicazione e di informazione riferibili alle prassi di pet-partnership, anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e definizione inequivocabile dei termini di riferimento;
considerando la necessità di individuare livelli di intervento che commisurino valenze socio -assistenziali e valenze sanitarie, proponendo requisiti differenti di ordine e grado a seconda del profilo del fruitore;
considerando la necessità di una ridefinizione del training animale riferito alle aree assistenziali e formative, nonché della definizione di precisi parametri valutativi e di specifici requisiti performativi degli animali;
considerando la necessità di una definizione molto precisa e puntuale dei parametri
sanitari medico-veterinari, di prevenzione delle zoonosi, di tutela della salute dell'animale, di tutela del benessere animale;
considerando la necessità di fondare una comunità scientifica specifica che possa dare origine a comitati di pari nella valutazione delle evidenze e nella presentazione dei casi clinici e avviare un dibattito sulle esperienze;
considerando l'assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di intervenire nel merito in alcun momento della filiera con il rischio di gravi danni a carico dei pazienti e degli animali;
considerando la necessità di passare da una fase pionieristica priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo a una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale:
Premesse
Art. 1
Si riconosce il debito ontologico dell'uomo nei confronti dell'alterità animale; in particolare si ribadisce la necessità di preservare tale referenza. Il rapporto con l'animale domestico costituisce un valore fondamentale per l'uomo e il processo di domesticazione da riconoscersi come patrimonio dell'umanità.
Art. 2
L'interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all'interno della società.
Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità.
La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.
Art. 3
Oggetto della presente Carta è stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo -animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni che vengono implementate dalla presenza e dall'interazione con l'animale e non tanto dalla sua espressione performativa.
Art. 4
I protocolli di ricerca, di intervento e le relative applicazioni riferite all'interazione uomo-animali (progetti operativi) si riconoscono nelle acquisizioni della zooantropologia teorica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze.
Titolo 1 - La tutela degli animali
Art. 5 Bioetica animale
Ogni progetto operativo deve riconoscere l'animale come paziente morale nel rispetto di alcuni interessi specifici e imprescindibili riferibili alla senzienza, al benessere, all'espressione delle preferenze, all'integrità genetica.
L'animale non va considerato né in modo reificatorio né attraverso proiezione antropomorfica. Agli animali coinvolti nei progetti di pet therapy dovrà essere assicurata una corretta tutela del benessere a fine carriera.
Art. 6 Scelta degli animali
La scelta degli animali dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. L'animale cooperatore deve essere certificato in buono stato di salute psicofisico e funzionale.
Art. 7 Ruolo dell'animale
L'animale va inteso come cooperatore che, senza essere necessariamente presente in
tutte le fasi di attuazione del progetto, possa comunque esprimere un ruolo diretto e
indiretto nei confronti del fruitore, tale da far risaltare la referenza animale e il valore
della relazione uomo-animale.
Art. 8 Salute e aspetti zooiatrici
Il buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle situazioni di stress derivanti dal lavoro.
Art. 9 Benessere animale
L'animale va mantenuto nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e psichico.
Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall'attuazione dell'attività svolta.
Art. 10 Preparazione dell'animale
Partendo dalle attitudini e predisposizioni specie-specifiche e individuali dell'animale deve essere realizzato un programma educativo e distruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico. Tale programma
deve essere realizzato senza l'utilizzo di stimoli avversativi e deve avere come obiettivi l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.
Titolo 2 -Il fruitore
Art. 11 Definizione del fruitore
Il fruitore è la persona alla quale è destinato il progetto relazionale con l'animale attraverso l'attuazione degli obiettivi psico-fisici di cui all'art. 3
Art. 12 Diritti del fruitore
Il fruitore ha diritto a:
relazionarsi con l'animale presso strutture idonee e attrezzate in modo adeguato;
usufruire di un progetto che sia costruito sulle sue specifiche necessità, nel rispetto
dei principi generali della Carta Modena 2002;
rapportarsi con animali che rispondano ai requisiti di cui al titolo 1; avvalersi di un
servizio offerto da un'Equipe professionalmente qualificata nel rispetto dei singoli ruoli successivamente indicati al titolo 4.
Art. 13 Diritti all'informazione
E’ diritto del fruitore e del suo tutore, qualora venga nominato ai sensi di legge, di:
essere informato sugli obiettivi della programmazione e su eventuali rischi derivanti
dall'attuazione dell'intervento;
poter valutare il livello di servizio offerto e ogni momento della filiera attraverso una Carta dei Servizi;
poter accedere a informazioni relative a tipologie analoghe di progetti ed eventuali casistiche;
conoscere i contenuti o il carattere sperimentale del progetto;
vedere rispettate le norme della privacy.
Titolo 3 - L' interazione Uomo-Animale
Art. 14 Definizione di rapporto nel progetto operativo
Nell'ambito del progetto operativo il soggetto animale e il soggetto fruitore vengono
posti in una relazione definente la partnership, ovvero di rapporto cooperativo.
Art. 15 Tutela della partnership
La partnership è tutelata dalla presenza di figure professionali specifiche responsabili
che valutano costantemente l'interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell'interazione stessa.
Art. 16 Specificità dell'interazione
La tipologia ditale relazione va definita e programmata nell'ambito progettuale, tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni dei soggetti coinvolti e comunque monitorata e rivisitata durante tutti i momenti operativi.
Art. 17 Qualità dell'interazione
Per garantire uno stato di qualità dell'interazione, anche in termini di sicurezza, efficacia e congruità, le condizioni ambientali e temporali devono essere adattate di volta in volta sulla base delle caratteristiche dei partner e della situazione contingente in cui si interagisce.
Titolo 4 - Le prassi
Si ribadisce l'importanza dell'adeguatez-za delle competenze professionali rispetto alle caratteristiche dell'utenza.
Art. 18 Definizione dell'Equipe progettuale
Nella fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un' Equipe costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative al progetto.
Art. 19 Definizione del team prescrittivo
Nell'ambito dell'Equipe devono essere sempre presenti alcune figure professionali definite team prescrittivo, comprendenti:
psicologo;
medico veterinario zooiatra;
medico veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.
Alcune delle competenze professionali succitate possono anche essere assunte da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.
Si raccomanda comunque di allargare il team a quante più possibili figure professionali per poter cogliere e sviluppare tutte le potenzialità dell'intervento.
Art. 20 Criteri di validazione per i progetti di ricerca
Nell'ambito della ricerca si ritiene indispensabile. applicare criteri di controllo e validazione riconosciuti dalla comunità scientifica nell'ambito delle scienze comportamentali applicate, nella ricerca psicosociale o nella scienza biomedica.
Art. 21 Criteri procedurali
Nella definizione dei progetti di intervento si ribadisce:
l'importanza di potersi avvalere del contributo specifico e contingente di ciascun operatore, la necessità di definire delle aree protocollari di intervento che consentano la riproducibilità dell'esperienza anche con l'obiettivo di definire delle linee guida riferite alle specifiche esigenze dei fruitori;
la centralità del benessere del fruitore rispetto agli obiettivi del progetto;
l'importanza di un bilanciamento tra l'iniziativa e le capacità professionali e personali degli operatori e le prassi metodologiche accreditate.
Art. 22 Istituzione della commissione
Si provvede ad istituire una commissione che si faccia carico di attuare e promuovere i principi ispiratori della carta attraverso:
una banca dati sulle ricerche, evidenze, protocolli relativi a progetti operativi;
la consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
la definizione di linee guida relative ai campi di applicazione;
la raccolta delle notifiche dei progetti di ricerca con verifica della corrispondenza ai
principi della carta e successiva certificazione su richiesta degli interessati (Enti e/o professionisti erogatori dei servizi).
Art. 23 Carta dei Servizi
Ci si impegna alla costituzione di una Carta dei Servizi che renda espliciti i requisiti minimi e i processi di qualità totale nell'erogazione del servizio.
Art. 18
Costituisce radicato malvezzo del Legislatore provinciale articolare una generica fonte normativa per poi rimettere, vorremmo dire abdicare, all’Organo amministrativo, la formazione del regolamento di esecuzione della legge stessa. Questo modus operandi non è convincente né accettabile. La volontà politica consiliare si percepisce e la si valuta nel modo in cui un provvedimento legislativo viene ad esistenza nella sua completa integrità senza che si debba, necessariamente, attuare una duplicità di fonti per la disciplina della stessa materia. Abbiamo già accennato, criticamente, e qui lo ribadiamo, alla mera eventualità, che la G.P. ritenga di istituire la figura della guardia zoofila. In relazione a tale aspetto e non solo, rinviamo al capitolo conclusioni.-
Art. 19
Ci corre l’obbligo di sottolineare un’altra “perla” che arricchisce.. il presente disegno di legge.- Il trattamento sanzionatario è mutuato per rinvio all’art. 5 della L. 281/1991.- S’impongono le seguenti plurime considerazioni:
- minimi e massimi della sanzione amministrativa risalgono a ben 17 anni fa, donde, quanto meno, apparirebbe ragionevole adeguarne la misura a cagione della variazione negativa inflativa fin qui manifestatasi;
- l’art. 5, comma 1, della L. 281/1991 sanziona l’abbandono di animali domestici con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a lire 1.000.000; diversamente, il nuovo testo dell’art. 727 C.P. prevede la pena alternativa all’arresto dell’ammenda da € 1.000 a 10.000 €; venendosi a configurare la fattispecie de qua, quale sanzione tornerà applicabile? Quella più mite prevista dal presente testo o quella più grave prevista dalla L. 20 luglio 2004, n. 189? Inoltre, quale sarà la disciplina applicabile alla luce del principio di specialità fissato dall’art. 9 della L. 24 novembre 1981 n. 689? Una precisazione normativa in tal senso, sarebbe oltremodo auspicabile;
- il regolamento di esecuzione non potrà articolare alcuna misura di pena pecuniaria in rapporto alle molteplici previsioni comportamentali e divieti contenuti nel disegno di legge; ne costituisce palese riprova il perimetro dell’art. 18, entro cui dovrà muoversi il potere a ciò delegato. Ciò posto e tenuto conto le possibili sanzioni sono solo quelle previste dall’art. 5 della L. 281/1991 ne deriva che la violazione di divieti e norme di comportamento non sarà e non potrà essere sanzionata; ergo, precetti e doveri, rimarranno al mero stadio di vacue indicazioni.-
Art. 20
Nulla da osservare.-
Art. 21
Ogni valutazione sulla oggettiva credibilità della norma, è rinviata al momento in cui si potranno conoscere e misurare le risorse finanziarie ritenute meritevoli di spesa.-
Conclusioni
Ribadiamo il nostro convinto e motivato dissenso sui contenuti del generico e del tutto insoddisfacente disegno di legge sul quale avete ritenuto di raccogliere le nostre opinioni ed aspettative che attendono da decenni una risposta concreta ed esaustiva alle nostre esigenze associative e di coloro che rappresentiamo.-
Vi invitiamo, in via sostitutiva, facendo uso di apprezzabile atteggiamento di umiltà, a fare proprio, ad es., il lodevole impianto legislativo che la finitima Provincia di Bolzano ha approvato con L.P. 15 maggio 2000, n. 9, sostitutiva della precedente L.P. 8 luglio 1986, n. 16; in quell’ambito provinciale gli animali sono tutelati da 22 anni, da noi, forse chissà da quando.-
Una normativa di tutela degli animali, di tutte le specie animali, oltreché un indice di civiltà, è un’indilazionabile necessità.- E’ un diritto di credito che il mondo animalista attende di rendere liquido ed esigibile; evitate, anche in quest’occasione, d’ingannare e/o deludere una parte significativa della cosiddetta società civile.-
Impegnatevi con determinazione ad inserire nel testo legislativo la figura della guardia zoofila attribuendole il ruolo ed i poteri così come testualmente previsti dal testo dell’art. 15 della L.P. altoatesina n. 9/2000, sopra citata.
Soltanto sulla scorta di un testo esaustivo, organico, innovatore, completo, avrete la nostra piena collaborazione ed il nostro plauso e consenso.
Quello sottopostoci, e qui concludiamo, è del tutto inadeguato e, per ciò stesso, esprimiamo il nostro motivato sofferto rifiuto.-
Il Presidente
Adriano Pellegrini
Trento, 3 giugno 2008
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