ESTRATTO DI ALCUNI ARTICOLI DAL VIGENTE STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione
"PAN - E.P.P.A.A." Onlus
(PROTEZIONE ANIMALI NATURA - ENTE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE)
"
con sede in Rovereto (Tn), Via Balteri n. 2.
L'associazione è apolitica.
Art. 2
SCOPI
Scopi dell'Ente sono:
A) tutelare e proteggere gli animali di ogni genere e specie nonché
il loro habitat;
B) promuovere normative idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi
istituzionali;
C) realizzare e gestire, anche per conto di terzi, strutture atte al temporaneo
ricovero di animali bisognosi di custodia e/o cura;
D) diffondere e promuovere con ogni mezzo l'educazione della popolazione nei
confronti delle specie animali e dell'ambiente.
E) divulgare i principi della zoologia e dell'ecologia con particolare attenzione
alla popolazione scolare;
F) cooperare con le autorità competenti ai fini del raggiungimento
degli scopi istituzionali;
G) vigilare sull'osservanza delle norme nazionali e provinciali emanate ed
emanande per la protezione degli animali e dell'ambiente;
H) collaborare per tutto quanto elencato con ogni altra associazione avente
scopi uguali e/o affini;
I) è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse
da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
ORGANI
Organi dell'Ente sono:
- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- I Rappresentanti comunali e comprensoriali;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 4
SOCI
Soci dell'Ente possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi
nazionalità, che abbiano i sottoelencati requisiti:
1) essere di buona condotta morale;
2) non aver praticato nei tre anni precedenti l'adesione all'associazione
attività venatoria e/o piscatoria, né aver procurato volontariamente
danni all'ambiente nell'anzidetto periodo né essersi reso responsabile
di maltrattamenti agli animali nel periodo de quo. L'inesistenza delle anzidette
cause deve essere dichiarata per iscritto a cura del socio richiedente nonché
alla data di rinnovo del vincolo associativo.
3) non contengano nell'oggetto sociale finalità ed attività
contrarie agli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Sia il rapporto associativo che le correlative modalità associative
sono disciplinate in maniera uniforme al fine di garantire l'effettività
del rapporto medesimo. A tal fine, il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti disciplinanti l'attività
sociale e per la nomina degli organi dell'Ente è esteso a tutti gli
associati o partecipanti maggiori di età che entro i 15 (quindici)
giorni precedenti la riunione dell'assemblea abbiano provveduto al versamento
della quota di adesione od al suo rinnovo, con le modalità previste
dall'art. 13 e nella misura prevista dalla deliberazione del Consiglio Direttivo,
assunta a tenore dell'art. 7 dello statuto. Il diritto di voto è precluso
nei confronti di coloro cui siano stati adottati i provvedimenti di cui alle
lettere e) ed f) dell'art. 14.- Allo scopo di consentire la partecipazione
alla vita associativa anche ad associati cui fosse momentaneamente precluso,
per i più disparati motivi, di presenziare alle riunioni assembleari,
l'esercizio del diritto di voto è reso possibile anche per delega rilasciata
con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.-
La quota associativa, stante la personalità dell'adesione all'associazione,
è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa.
Ogni socio ha diritto ad un voto, a prescindere dall'ammontare della quota
versata.
Art. 5
CATEGORIE DEI SOCI
I soci sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
A) soci giovanili di età inferiore ad anni 14;
B) soci ordinari;
C) soci sostenitori;
D) soci vitalizi;
E) soci benemeriti;
F) soci fondatori.
Il diritto di elettorato attivo e passivo è riservato ai Soci di cui
alle lettere B), C), D), E) ed F).
I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura
normale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno diritto alla riduzione
di un quinto della quota.
I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota e vengono nominati
dal Consiglio Direttivo in dipendenza di particolari e significative attività
svolte in favore degli animali e dell'ambiente.
I soci fondatori sono inclusi in una delle categorie di cui ai punti A), B),
C) e D). La quota associativa ha validità per tutto l'anno solare nel
corso del quale viene versata.
Art. 6
ASSEMBLEA
omissis
Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque)
a 9 (nove) membri secondo quanto determinato dall'Assemblea che provvede altresì
alla loro nomina; i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice
Presidente.
In caso di parità di voti, risulteranno eletti coloro che hanno riportato
i maggiori suffragi assembleari; in caso di ulteriore parità prevale
il socio più anziano per appartenenza continuativa all'ente ed in caso
di ulteriore parità la decisione viene rimessa all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito delle seguenti funzioni:
1) predispone il rendiconto annuale di esercizio con l'adozione di uno schema
simile a quello civilistico, idoneo a rappresentare le componenti patrimoniali,
economiche e finanziarie di periodo.
2) nomina al suo interno il tesoriere;
3) nomina i rappresentanti comunali e comprensoriali;
4) assume e licenzia il personale;
5) contrae mutui e provvede all'apertura di conti correnti;
6) nomina procuratori speciali;
7) ha, in genere, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
e può delegare ad associati e/o terzi taluni suoi poteri per l'esercizio
di particolari compiti;
8) ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto annuale
di esercizio;
9) delibera insindacabilmente sull'ammissione di nuovi soci e convalida i
rinnovi annuali delle tessere sociali e adotta i provvedimenti di cui ai punti
da a) ad f) previsti dall'art. 14;
10) delibera la nomina di soci benemeriti;
11) destina i fondi necessari alla gestione delle rappresentanze comunali
e comprensoriali;
12) propone la nomina alle competenti autorità nazionali, regionali,
provinciali, comprensoriali, comunali e simili, di propri associati quali
guardie giurate volontarie e non, nei limiti ed alle condizioni previste dalle
diverse statuizioni legislative ed amministrative al fine di collaborare alla
gestione della vigilanza venatoria, ambientalista ed animalista.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal
Vice Presidente o in loro assenza o impedimento dal consigliere più
anziano per appartenenza continuativa all'ente a mezzo lettera o a mezzo telefono
almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio deve radunarsi almeno una volta al mese e per la validità
delle deliberazioni deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Lo stesso delibera a maggioranza assoluta.
Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente
della riunione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza
e ne detiene i relativi poteri.
Il Consiglio, in caso di dimissioni o morte di uno o più consiglieri,
provvede alla nomina per cooptazione dei sostituti da individuare tra il primo
dei non eletti e così di seguito, oppure, non sussistendo le anzidette
condizioni, cooptando altro/i associato/i; nell'ipotesi in cui venga a mancare
la maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà provvedere a nuove
elezioni.
I membri del Consiglio decadono dall'ufficio, salvo giustificato motivo, in
caso di 2 (due) assenze, anche non consecutive, dalle riunioni consiliari.
La nomina dei membri cooptati dovrà essere ratificata in occasione
della prima Assemblea.
Art. 8
RAPPRESENTANTI COMUNALI
I Rappresentanti comunali sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo
ed hanno i seguenti incarichi:
1) curano il tesseramento nel Comune di loro competenza versando il corrispettivo
alla sede centrale;
2) segnalano al Consiglio Direttivo necessità ed esigenze prettamente
locali;
3) gestiscono i fondi loro assegnati e organizzano attività nel loro
territorio anche seguendo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo;
4) rendono conto della loro gestione secondo le modalità ed entro i
termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
RAPPRESENTANTI COMPRENSORIALI
I Rappresentanti comprensoriali sono nominati con deliberazione del Consiglio
Direttivo ed hanno i seguenti incarichi:
1) organizzano ed incentivano secondo le direttive del Consiglio l'attività
a livello comprensoriale;
2) coordinano l'attività dei rappresentanti comunali del comprensorio
di loro competenza;
3) rappresentano il comprensorio nei rapporti con enti pubblici e privati.
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